“Ora le Comunità energetiche rinnovabili potranno diventare una realtà diffusa nel Paese, sviluppando le fonti rinnovabili e rendendo finalmente il territorio protagonista del futuro energetico nazionale.” Così il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin commenta il via libera della Commissione europea al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
“Siamo di fronte a una svolta ‒ dice il Ministro ‒ grazie alle comunità energetiche, infatti, ciascun cittadino potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile e averne i benefici economici derivanti dall’autoconsumo, pur non disponendo direttamente degli spazi necessari alla realizzazione degli impianti FER. Per la sua unicità, il provvedimento italiano ha richiesto una forte attenzione della Commissione Europea, che ha comunque pienamente validato il modello italiano: oggi questo rappresenta dunque un apripista per altre esperienze nel continente.”
Leggi anche: LEGAMBIENTE E I CANTIERI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: “I PROSSIMI 4 ANNI SONO DECISIVI”
Comunità energetiche, incentivi e benefici
Il decreto italiano è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a 5 Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027. È inoltre previsto, per le comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente.
Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, come per esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.
Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici, erogherà gli incentivi e, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.
Leggi anche: QUALI SONO LE PRIORITÀ DEL GOVERNO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE? INTERVISTA A VANNIA GAVA
Immagine: Envato