Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) è il pilastro centrale di NextGenerationEU, il piano finanziario straordinario da 750 miliardi di euro approvato a luglio 2020 dal Consiglio europeo per reagire alla crisi economica post-pandemia.
Tuttavia, per accedere ai finanziamenti, vi è una particolare condizione. I Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono includere misure che concorrano in modo concreto alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all’ambiente.
Vediamo quindi definizione e applicazione di questo principio, che assume rilevanza anche per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ossia quei progetti aggiuntivi finanziati con risorse nazionali a carico del Bilancio dello stato italiano.
Che cos’è il principio DNSH o Do No Significant Harm
Il Dispositivo di Ripresa e Resilienza non ha solo l’obiettivo della ripresa economica post pandemica. Tale strumento ha tra le finalità principali anche quella di sostenere investimenti e riforme che contribuiscano ad attuare il cosiddetto accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tutto in coerenza con il Green Deal europeo, ossia la strategia di Bruxelles volta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dissociare la crescita economica dall’uso delle risorse e trasformare l’UE in una società equa e prospera.
Ecco spiegata l’importanza del principio del Do No Significant Harm, vera e propria pietra angolare del Dispositivo di Ripresa e Resilienza. Il principio "non arrecare un danno significativo” si basa sulla Tassonomia per la finanza sostenibile (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere investimenti che non tengano conto solo di un determinato obiettivo ambientale – ad esempio il taglio delle emissioni di gas climalteranti – ma guardino alla prevenzione degli impatti anche su altre variabili, come gestione dell’acqua, economia circolare e rifiuti, ripristino della biodiversità.
I criteri ambientali
Grazie al richiamo al Regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia per la finanza sostenibile è possibile individuare i criteri per valutare se gli investimenti rispettino in modo sostanziale la tutela degli ecosistemi. In particolare, un'attività economica finanziata attraverso il PNRR arreca un danno significativo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra (GHG) e se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni. La norma guarda anche all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, che non devono subire un deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.
In aggiunta, tra i criteri ambientali da considerare per l’assegnazione delle risorse europee, non ci sono solo la prevenzione e riduzione dell'inquinamento - se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo – o la mancata protezione o ripristino di biodiversità. Il Regolamento UE menziona anche l'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti. Lo scopo è scongiurare inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, incremento significativo di rifiuti e del loro incenerimento o smaltimento.
Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi. Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono quindi individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un’effettiva riduzione dell’inquinamento.
Le valutazioni DNSH ai fini del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Tutte le misure inserite nei PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH, il cui rispetto è compito degli stessi Stati membri. Per questo, ai fini di agevolare i Paesi nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione UE ha pubblicato delle linee guida contenenti gli orientamenti tecnici.
Il primo passo per stabilire la sostenibilità ambientale delle misure è stata la verifica della possibilità di ricondurle alle attività economiche presenti all’interno della tassonomia per la finanza sostenibile. Qualora l'attività non rientrasse in una specifica categoria NACE della tassonomia, la valutazione si è basata invece sulla verifica dei criteri previsti per i sei obiettivi ambientali che abbiamo già menzionato, della coerenza con la normativa comunitaria e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.
Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni misura finanziata, gli effetti diretti e indiretti attesi in tutte le fasi dei rispettivi cicli di vita degli investimenti e delle riforme proposte. Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti: misura con impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo, misura con impatto positivo con coefficiente 100%, misura che contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale e misura che richiede una valutazione DNSH complessiva.
Qualora, per un singolo obiettivo, l’intervento fosse classificabile in uno dei primi tre scenari è stato possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH.
Analisi approfondita e implicazioni in fase attuativa del principio DNSH
È stata invece necessaria un’analisi più approfondita del possibile danno significativo per quegli investimenti e quelle riforme che ricadono in settori - come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti – che hanno un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. Ad esempio, per l’investimento sul miglioramento della gestione dei rifiuti che prevede la realizzazione di progetti finalizzati all’apertura di nuovi impianti e all’ammodernamento di quelli.
I criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono elementi che guidano tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme. Le amministrazioni sono chiamate a garantire che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. In particolare, gli impegni presi devono essere monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione degli interventi. Senza dimenticare l’opportunità di esplicitare gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara.
Immagine: Towfiqu Barbhuiya (Unsplash)