Sul nuovo Regolamento UE in materia di deforestazione Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio. Ora manca solo l’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni. Le future norme, stando alla bozza approvata il 5 dicembre scorso, puntano a ridurre il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti importanti o esportati dall’Unione Europea nel mondo.

Operatori e commercianti, qualora l’iter legislativo dovesse arrivare a termine con questa proposta, saranno tenuti a tracciare l’origine di prodotti come olio di palma, carne bovina, legname, caffè, cacao, gomma, soia. Solo i prodotti che sono stati ottenuti su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 saranno ammessi sul mercato dell'Unione o esportati.

L’Unione Europea verso la definizione di cosa sono “deforestazione” e “degrado forestale”

Deforestazione e degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. E il loro principale è l'espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione dei prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del futuro Regolamento. Tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea.

Per limitare il fenomeno, Consiglio e il Parlamento Ue hanno innanzitutto concordato di stabilire una definizione di deforestazione basata su quella dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Hanno invece adottato un concetto innovativo per la definizione di "degrado forestale", intendendo “i cambiamenti strutturali della copertura forestale, che assumono la forma della conversione di foreste che si rigenerano naturalmente e di foreste primarie in foreste di piantagioni e altri terreni boschivi e la conversione di foreste primarie in foreste piantate”.

Cosa prevedono le nuove norme europee contro la deforestazione

“L'UE è un grande consumatore e commerciante di prodotti che svolgono un ruolo sostanziale nella deforestazione, come carne bovina, cacao, soia e legname. Le nuove regole mirano a garantire che quando i consumatori acquistano questi prodotti, non contribuiscano a un ulteriore degrado degli ecosistemi forestali. Proteggere l'ambiente in tutto il mondo, comprese le foreste e le foreste pluviali, è un obiettivo comune per tutti i Paesi e l'UE è pronta ad assumersi le proprie responsabilità” ha dichiarato Marian Jurečka, ministro ceco dell'Ambiente.

L'accordo provvisorio stabilisce norme obbligatorie di due diligence per tutti gli operatori e commercianti che immettono, mettono a disposizione o esportano i seguenti prodotti dal mercato dell'UE: olio di palma, carne bovina, legname, caffè, cacao, gomma e soia . Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati come cioccolato, mobili, carta stampata e derivati selezionati a base di olio di palma (utilizzati ad esempio come componenti di prodotti per la cura della persona). Tra due anni verrà effettuata una revisione per vedere se è necessario coprire altri prodotti.

I colegislatori hanno fissato la data limite delle nuove norme al 31 dicembre 2020, il che significa che solo i prodotti che sono stati ottenuti su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 saranno ammessi sul mercato dell'Unione o esportati.

Grado di rischio, controlli e sanzioni

Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato di istituire un sistema di benchmarking , che assegna ai Paesi terzi e all'UE un livello di rischio correlato alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto). La categoria di rischio determinerà il livello degli obblighi specifici per gli operatori e le autorità degli Stati membri di effettuare ispezioni e controlli.

Il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre incaricato le autorità competenti di effettuare controlli sul 9% degli operatori e commercianti che importano prodotti provenienti da Paesi ad alto rischio, 3% per quelli a rischio standard e 1% se a basso rischio, al fine di verificare che rispettino effettivamente i requisiti obblighi previsti dal regolamento. Inoltre, le autorità dovranno effettuare controlli sul 9% della quantità di ciascuna delle merci e dei prodotti pertinenti immessi, messi a disposizione o esportati dal loro mercato da Stati ad alto rischio.

L'accordo mantiene le disposizioni in materia di sanzioni proposte dalla Commissione Ue nella bozza del 17 novembre 2021. Sono quindi previste sanzioni pecuniarie proporzionate al danno ambientale e al valore dei relativi beni o prodotti interessati siano fissate ad almeno il 4% del fatturato annuo degli operatori nell'UE. Inoltre, sarà possibile subire un'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e di accesso a finanziamenti pubblici.

Image: Ales Krivec (Unsplash)