Una volta tanto siamo i primi della classe. L’Italia ha da poco reso obbligatorio il Gpp (Green public procurement), dopo anni di una scarsamente efficace esortazione. Ora, con il nuovo codice degli appalti, tutte le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di inserire i criteri ambientali nelle procedure di appalto. Quei “criteri ambientali minimi”(Cam) che da diversi anni il ministero dell’Ambiente emana per le varie categorie di prodotti e servizi che acquista la pubblica amministrazione.

E le amministrazioni pubbliche italiane – i Comuni, ma non solo – si stanno rendendo conto di questa rivoluzione. I cittadini, ci immaginiamo, sono soddisfatti per l’impiego che viene fatto delle risorse pubbliche e gli impatti positivi per l’ambiente e il decollo della circular economy sono prevedibili.

Ma cosa succede negli altri Stati europei? Ce lo chiediamo perché il Gpp è innanzitutto una “questione europea”: è da sempre posto in primo piano nelle comunicazioni e negli atti strategici comunitari. Lo è anche nel recente pacchetto sull’economia circolare che gli riconosce un ruolo fondamentale per innescare il circolo virtuoso verso le soluzioni eco-innovative per prodotti e servizi in grado di accelerare il cambiamento.

Partendo dalla ricognizione offerta dalla Commissione europea, abbiamo mappato il livello di Gpp nei 28 Stati della Ue. Il livello dell’attuazione, ai fini di questa ricognizione, si basa su tre indicatori: esistenza di una pianificazione nazionale sul Gpp, settori di acquisto per i quali sono stati definiti i criteri ambientali, obbligatorietà delle misure introdotte. 

L’obiettivo di questa panoramica europea sul Gpp è anche di avviare successivi approfondimenti economici e strutturali, a livello nazionale ed europeo. Per esempio: quale impatto provocano le misure in ciascun settore specifico? Le aziende sono attrezzate per rispondere alla immensa domanda di mercato green che sta arrivando? Quali impatti ci saranno sull’economia green globale?

E quali su quella immensa fetta del 14% del Pil Ue, rappresentato dagli acquisti pubblici per prodotti, lavori e servizi, e pari a circa 1,8 trilioni di euro annui?

 

 

Ma questa panoramica è anche utile per provare a immaginare il livello di realizzazione di una società full Gpp, caratterizzata cioè da un mercato globale fortemente connotato da una scelta pubblica in parte “forzata” verso prodotti e servizi a minor impatto ambientale. 

Tanto per fare qualche esempio, una società nella quale l’illuminazione pubblica sia solo ad alto rendimento, nella quale gli edifici pubblici posseggano elevati standard di sostenibilità ambientale (dalla progettazione alla costruzione e manutenzione), nella quale per l’arredamento di uffici e scuole vengano scelti prodotti riciclati e privi di sostanze nocive. E nelle mense scolastiche siano somministrati cibi biologici e a filiera corta. Ci arriveremo?

 

L’obbligatorietà del Gpp in Italia

In Italia, l’obbligatorietà del Gpp è arrivata con il recepimento del “pacchetto direttive appalti” (direttive 2014/24/Ce, 2014/24/Ce e 2014/25/Ce) avvenuta con il Dlgs 50/2016 entrato in vigore il 20 aprile 2016: il nuovo “Codice appalti”. Questa norma impone a tutte le pubbliche amministrazioni (art. 34) di inserire i criteri ambientali minimi (ovvero i Cam adottati dal ministero dell’Ambiente) nella documentazione progettuale e di gara, secondo soglie minime fissate. 

I Cam si riferiscono a ciascuna categoria di acquisto di prodotti e servizi e riportano le modalità che la Pa deve seguire per rendere green i propri acquisti: integrazione nell’oggetto dell’appalto, requisiti dei candidati, specifiche tecniche che il prodotto o il servizio devono possedere per essere considerati ecosostenibili, criteri di verifica dei requisiti fissati da parte della stazione appaltante.

Un ruolo centrale è dato all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi tra i quali sono compresi quelli ambientali e sociali o sulla base del costo che consideri però il costo del ciclo di vita, Lcc (artt. 94 e ss.).

Grande importanza è affidata alle certificazioni ambientali di prodotto, che possono essere imposte dalla stazione appaltante o accettate come mezzo di prova, ma solo a condizione che assolvano agli elevati requisiti di attendibilità posti dall’articolo 69.

Nella tabella che segue si riportano i criteri ambientali minimi emanati dal ministero dell’Ambiente, con specifico riferimento e soglia minima di applicazione imposta.

 

 

 

ReMade in Italy, www.remadeinitaly.it

Questo articolo è stato realizzato grazie al sostegno di Viscolube