Noccioli di albicocca e di pesca, sale utilizzato per la salatura delle carni: da febbraio di quest’anno in Emilia-Romagna non sono più rifiuti speciali da smaltire originati dai processi di lavorazione dell’industria agroalimentare, ma sono stati ufficialmente promossi al rango di sottoprodotti. Ovvero potenziali materiali da riutilizzare in altre filiere produttive o per altre finalità d’uso. E da marzo, a questi pionieri del recupero di materia si è aggiunto il liquor nero, noto a livello comunitario come black liquor, la sostanza liquida che si forma nelle cartiere come residuo della lisciviazione del legno nelle vasche in cui si ottiene la polpa per produrre la carta. Anche per questo scarto, quindi, si profila all’orizzonte una seconda vita post mortem

In materia di provvedimenti innovativi a sostegno dell’economia circolare è ancora la Regione Emilia-Romagna a tagliare per prima il traguardo, in questo caso con l’istituzione dell’Elenco regionale dei sottoprodotti reimpiegabili come materie prime secondarie e/o biocombustibili, uno strumento al momento unico in Italia a livello regionale. 

In particolare, le schede validate dalla Regione indicano per ognuno di questi processi produttivi i sottoprodotti da essi derivanti. Per esempio dai noccioli di pesca e di albicocca si possono recuperare le cosiddette armelline, ossia le piccole “mandorle” interne utilizzate nell’industria dolciaria per produrre biscotti e altri prodotti da forno, e in quella cosmetica e farmaceutica mentre i gusci esterni e i noccioli interi si possono impiegare come biomasse combustibili e in impianti per produrre il biogas. I noccioli, inoltre, sono destinati a quel particolare settore manifatturiero che svolge proprio l’attività di sgusciatura, ossia di separazione delle armelline dal guscio, tappa intermedia tra lo snocciolamento che avviene nell’industria, per esempio, delle marmellate e dei succhi, e l’utilizzazione finale dei gusci vuoti e delle armelline in altri cicli produttivi. Per quanto riguarda i quantitativi in eccesso del sale utilizzato nei processi di salatura, e i residui che derivano dalla successiva dissalazione a stagionatura completata, potranno invece essere riciclati come antighiaccio stradale. 

Infine, dal black liquor – riconosciuto a livello comunitario come un prodotto energetico, e annoverato anche dal ministero dell’Ambiente tra le sostanze combustibili – attraverso un processo di evaporazione che si svolge nelle cartiere si potrà ottenere un olio ad alta densità e a elevato potere calorifero, utilizzabile sia negli impianti di digestione anaerobica per produrre un biogas particolarmente ricco di molecole di metano, sia direttamente in caldaia come biocombustibile. 

“Non è stata la smania di fare i primi della classe ad attivarci per istituire l’Elenco regionale dei sottoprodotti”, precisa con modestia Cristina Govoni, dirigente responsabile del servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Regione, “bensì una precisa sollecitazione dei rappresentanti delle associazioni d’impresa che, sulla base della loro conoscenza della disponibilità in regione di sottoprodotti di varia natura e della necessità di inserirli nell’Elenco per sottrarli al destino di rifiuti da smaltire, sono stati determinanti nell’individuazione delle filiere da certificare”. 

I processi produttivi da certificare vengono, infatti, selezionati dal coordinamento permanente per i sottoprodotti composto da Confindustria, Coldiretti, Tavolo Regionale dell’Imprenditoria (il cosiddetto Tri di cui fanno parte, tra gli altri, Cna, Confcommercio, LegaCoop, Confcooperative), Regione e Arpae (l’Agenzia per l’ambiente e l’energia). Si tratta di uno specifico tavolo di concertazione attivato in attuazione della legge regionale 16 sull’economia circolare del settembre 2015 con il compito di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative nazionali vigenti in materia di rifiuti, possano consentire alle imprese di individuare determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi. Coerentemente all’obiettivo prioritario della legge, ovvero la prevenzione della produzione dei rifiuti, il vantaggio è duplice: da un lato per le aziende che possono collocare i sottoprodotti sul mercato evitando l’onere economico di smaltirli come rifiuti; dall’altro per le imprese che possono avvalersene come materie prime secondarie o biocombustibili. 

All’Elenco possono iscriversi le imprese regionali il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti abbiano i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente per la qualifica di sottoprodotti. L’impresa deve presentare una relazione che illustri le caratteristiche tecniche della sostanza o dell’oggetto e il processo produttivo che lo origina, l’impianto o l’attività di destinazione e le modalità di gestione, al fine di comprovare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa (vedi il richiamo all’articolo 184-bis del Dlgs 152 del 2006).

Per facilitare le iscrizioni online, la Regione ha anche predisposto un applicativo web. Al termine dell’istruttoria tecnica regionale volta a verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti di legge, all’impresa viene rilasciato un attestato di iscrizione all’Elenco. Questo documento può essere usato, per esempio, nella fase di trasporto come una sorta di carta di identità che attesta la natura di sottoprodotto del materiale trasportato. È chiaro che qualora un controllo operato da un’autorità terza evidenziasse delle irregolarità, scatterebbero le normali sanzioni di legge. 

“Il procedimento che abbiamo introdotto non ha la presunzione di essere esaustivo, per cui ci possono essere sottoprodotti che non sono registrati nell’Elenco regionale” puntualizza Govoni. “Diciamo che quelli iscritti godono di una sorta di validazione pubblica del rispetto dei requisiti di legge, che pertanto ne facilita il trattamento dando una certa tranquillità agli imprenditori della filiera di riferimento” sottolinea. “La premessa normativa nel cui contesto si iscrive l’istituzione dell’Elenco regionale dei sottoprodotti resta comunque il decreto ministeriale 264 del 13 ottobre 2016”, precisa ancora Govoni. Entrato in vigore il 2 marzo scorso, questo decreto è finalizzato “a favorire e agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto”, precisando “le modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di sottoprodotto”, quale “residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

Il decreto 264, inoltre, all’articolo 10 (“Piattaforma di scambio tra domanda e offerta”), affida alle Camere di Commercio il compito di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti istituendo un apposito elenco al quale si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. 

In questo contesto normativo, che è la “ragione sociale” su cui di fonda l’Elenco, “la Regione fa una cosa diversa e compie un ulteriore passo in avanti”, sottolinea Govoni. Se è la normativa nazionale a fissare i requisiti di legge in base ai quali un derivato dalla produzione può essere classificato come sottoprodotto, “l’Elenco regionale funziona da strumento aggiuntivo finalizzato a promuovere la conoscenza di questa opportunità”. In altre parole, tramite l’attività del coordinamento permanente in cui è rappresentato il mondo dell’imprenditoria regionale da un lato, e l’attività concreta di certificazione dei processi produttivi dei sottoprodotti dall’altro, si sollecita nelle filiere di riferimento la consapevolezza che quelli che potrebbero essere scambiati per rifiuti, se rispettati i requisiti di legge, hanno in realtà lo status legittimo di sottoprodotti.

A poche settimane dalla sua attivazione è ovviamente impossibile valutare l’impatto che l’Elenco avrà sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Se ne saprà di più in futuro: la Regione Emilia-Romagna ha infatti previsto che entro il 30 giugno di ogni anno le imprese iscritte trasmettano un report con i dati relativi ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo riferiti all’anno precedente. Il countdown è cominciato. 

 

 

Dgr Emilia Romagna 21 dicembre 2016, n. 2260, Istituzione elenco regionale dei sottoprodotti, www.reteambiente.it/normativa/27988

Determinazione dirigenziale Emilia Romagna 31 marzo 2017, n. 4807, Approvazione della scheda tecnica del sottoprodotto liquor nero, www.reteambiente.it/normativa/28855

Determinazione dirigenziale Emilia Romagna 13 gennaio 2017, n. 349, Approvazione delle schede tecniche dei sottoprodotti noccioli di albicocca e noccioli di pesca, www.reteambiente.it/normativa/28256

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, www.reteambiente.it/normativa/2099

Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264, www.reteambiente.it/normativa/28331

S. Zamboni, “Le Regioni dell’economia circolare”, Materia Rinnovabile n. 8/2016; www.materiarinnovabile.it/art/173/Le_Regioni_delleconomia_circolare

Info

ambiente.regione.emilia-romagna.it