Nel presente intervento, dunque:

  • si individuano le novità in materia di imballaggi, di gestione dei rifiuti e di Autorizzazione integrata ambientale;
  • si declinano alcune specificità della nuova legge 68/2015, nonché quelle di cui alla nuova Parte VI bis del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) introdotta dalla citata legge 68/2015. Tale nuova Parte VI bis, infatti, è di importanza fondamentale per la gestione deflattiva del contenzioso penale per i settori cosiddetti “ambientali” – quindi, compreso quello che qui interessa – poiché introduce un nuovo sistema per l’estinzione dei reati previsti dalle restanti parti del citato “Codice ambientale”.

 

Imballaggi

Dal 18 agosto 2015 è in vigore la legge 29 luglio 2015 n. 115, “Legge europea 2014”, che interviene direttamente sull’ordinamento interno uniformandolo alle regole europee per rispondere alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione Ue nei confronti dell’Italia. Tra le disposizioni “ambientali” si segnalano le modifiche alla disciplina degli imballaggi del Dlgs 152/2006 in virtù delle quali, le norme del “Codice ambientale” ora vengono applicate anche agli imballaggi prodotti in Italia ma destinati al mercato europeo.

 

Rifiuti

1) Dal 1° giugno 2015: 

  • sono intervenute significative novità in materia di classificazione rifiuti. Da tale data diventa applicabile la decisione 955/2014/Ce che modifica l’elenco europeo dei rifiuti e che – come chiarito dal Minambiente con nota del 28 settembre 2015 – sostituisce l’allegato D, Parte IV, Dlgs 152/2006;
  • il Regolamento (Ue) 1357/2014 sostituisce l’allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (allegato I al Dlgs 152/2006). Pertanto, tale allegato I, parte IV, viene meno, poiché sostituito dall’allegato al Regolamento (Ue) 1357/2014;
  • sono entrate in vigore le nuove prescrizioni stabilite dal regolamento 2015/830/Ue per la compilazione delle schede di dati di sicurezza delle sostanze chimiche. Il provvedimento sostituisce l’allegato II del regolamento “Reach” (1907/2006/Ce) per adeguare le prescrizioni alla quinta revisione delle norme Ghs (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche).

2) Dal 4 luglio 2015 il Dl 92/2015 interviene sul “Codice ambientale” modificando le nozioni di “produttore iniziale di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”. 

In particolare: 

  • nella nozione di “produttore iniziale di rifiuti” (articolo 183, comma 1, lettera f, Dlgs 152/2006) ora rientra anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti;
  • in ordine alla “raccolta” di rifiuti (lettera o), il Dl precisa che il “deposito” – che già vi rientra al pari della cernita – è solo quello “preliminare alla raccolta”;
  • il “deposito temporaneo” (lettera bb), oltre al raggruppamento dei rifiuti, ora comprende anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Inoltre, per “luogo di produzione dei rifiuti” si intende “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

3) La legge 6 agosto 2015, n. 125 che converte il Dl 78/2015 dispone che tra le componenti di costo della tassa sui rifiuti (Tari) rientrano anche i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento ai precedenti sistemi (Tia 1, Tia 2 e Tares). 

4) Il Dm 24 giugno 2015 (in vigore dall’11 settembre 2015) ha corretto le disposizioni recate dal Dm 27 settembre 2015 in tema di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Tra le modifiche si segnala l’introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi. 

 

Aia (Autorizzazione integrata ambientale)

Le imprese che operano nel rispetto di Aia già concesse al 7 luglio 2015 possono proseguire l’attività anche oltre tale data, in attesa che le Aia siano aggiornate dalle autorità competenti. La disposizione, già contenuta nel Dl 92/2015 non convertito in legge, è stata trasferita senza modifiche nella legge 125/2015 di conversione del Dl 78/2015. Le imprese possono continuare l’attività a condizione che le Autorità competenti provvedano, ove necessario, all’opportuno aggiornamento delle autorizzazioni e che venga data piena attuazione agli adeguamenti proposti nelle istanze di adeguamento.

 

Delitti ambientali 

La legge 68/2015 aggiunge il Titolo VI bis al Codice penale dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”; è in vigore dal 29 maggio 2015 e non si applica ai procedimenti in corso a tale data. 

I delitti più rilevanti sono: 

  • “inquinamento ambientale” (articolo 452 bis), punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Se derivano morte o lesioni le pene aumentano (articolo 452 ter); 
  • “disastro ambientale” (articolo 452 quater), punito con la reclusione da cinque a 15 anni. 

Le ipotesi colpose sono colpite con pene diminuite da un terzo a due terzi. Se deriva pericolo di inquinamento o disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo (art. 452-quinquies). La pena aumenta fino a un terzo se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.

La legge 68/2015 individua con il Titolo VI bis al Codice penale anche i seguenti delitti ambientali: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452 sexies), punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000; impedimento del controllo (articolo 452 septies), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L’articolo 452 octies prevede aggravanti specifiche per i reati associativi di cui agli articoli 416 e 416 bis, C.p. L’omessa bonifica (articolo 452 terdecies) è colpita con la reclusione da uno a quattro anni e multa da 20.000 a 80.000 euro. L’incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione è estesa ai condannati per inquinamento e disastro ambientale dolosi, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo, nonché ai condannati per traffico illecito di rifiuti. 

La nuova legge introduce l’istituto del ravvedimento operoso che opera come attenuante in favore di chi – rispettivamente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, evita che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori; provvede alla messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei colpevoli. L’esecuzione della bonifica si sostanzia in un beneficio sul piano sanzionatorio, ma non estingue il reato, poiché il ravvedimento operoso non è contemplato quale causa di non punibilità dei delitti ambientali (a differenza delle contravvenzioni, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 4, articolo 257 Dlgs 152/2006). Il meccanismo del ravvedimento nei delitti ambientali sembra dunque possa difficilmente garantire l’emersione dei reati o stimolare le bonifiche.

La legge 68/2015 aggiunge i delitti ambientali all’articolo 25 undecies, Dlgs 231/2001 come nuovi reati – presupposto che fanno scattare la responsabilità della società. 

L’articolo 452 octies C.p. prevede anche una circostanza aggravante per i reati associativi, sia quello di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 C.p sia quello di associazione mafiosa di cui all’articolo 416 bis C.p. L’aumento di pena è fino ad un terzo (in applicazione dell’articolo 64 C.p.) e da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L’articolo 452 undecies, comma 1, C.p., prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo – salvo che appartengano a persone estranee al reato – in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale radioattivo, di impedimento al controllo e nelle ipotesi associative aggravate. 

La confisca è estesa al reato di cui all’articolo 260, Dlgs 152/2006.

L’articolo 1, comma 9, della legge 68/2015 aggiunge la nuova Parte Sesta bis al Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) e introduce così la “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. La Parte Sesta bis di nuovo conio si compone di sette articoli: dal 318 bis al 318 octies e introduce un meccanismo che rievoca quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro dagli articoli 20 e seguenti Dlgs 758/1994, anche se in materia ambientale appare di più difficile applicazione.

Per i reati contravvenzionali previsti dal “Codice ambientale” la legge 68/2015 introduce un meccanismo estintivo previo procedimento di regolarizzazione, a condizione che la contravvenzione non abbia “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

Il nuovo articolo 318 quater, Dlgs 152/2006 stabilisce che quando la prescrizione è adempiuta “l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare ... una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”. Pertanto, le nuove disposizioni si applicano solo ai reati contravvenzionali previsti dal “Codice ambientale” e, tra questi, solo a quelli puniti con l’ammenda, da sola o cumulata con l’arresto. Quindi, per esempio, in materia di rifiuti, non si applicano al reato di cui all’articolo 255, comma 3 che, per la mancata osservanza dell’ordinanza sindacale in caso di abbandono, prevede solo l’arresto; oppure in materia di acque, al reato di cui all’articolo 137, comma 11 che punisce l’inosservanza del divieto di scarico con l’arresto fino a tre anni.

In altri termini, per l’applicabilità del nuovo sistema, tra le pene previste dal Codice ambientale deve figurare l’ammenda. Appare comunque quantomeno bizzarro che non siano contemplate anche le contravvenzioni contenute in altre discipline ambientali (si pensi, per esempio, a quella sulle discariche o alla Seveso).

 

 

Legge 29 luglio 2015 n. 115, “Legge europea 2014”, www.reteambiente.it/normativa/22596/