Il 30 novembre la Commissione europea dovrà presentare la proposta per un “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. Materia Rinnovabile ha potuto visionare una bozza trapelata di tale proposta, che rivede al rialzo gli obblighi comunitari di riciclo (50% per plastica e alluminio al 2025) e prevede l’istituzione obbligatoria di sistemi di deposito cauzionale per contenitori monouso.
Materia Rinnovabile ha potuto visionare una bozza non ancora pubblica della proposta della Commissione europea per un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La proposta dovrà essere presentata il 30 novembre nell’ambito di un più ampio pacchetto sull’economia circolare. Un regolamento è un atto legislativo vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea. Qui di seguito alcune delle disposizioni previste dalla bozza di proposta.
Obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi
La bozza della Commissione europea prevede un obiettivo generale di riciclaggio per il 2025 del 65% di tutti gli imballaggi in peso, con i minimi individuali per categoria: 25% per il legno, 50% per la plastica e alluminio, 70% per vetro e metalli ferrosi, e 75% per carta e cartone. Entro il 2030, l'obiettivo complessivo sale al 70%, ripartito come segue: 30% per il legno, 55% per la plastica, 60% per l’alluminio, 75% per il vetro, 80% per i metalli ferrosi e 85% per carta e cartone.
La proposta prevede che i rifiuti di imballaggio esportati al di fuori dell'Unione siano conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi solo se l'esportatore può dimostrare che il riciclaggio è avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dalle normative europee.
La quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili sottoposti a trattamento aerobico o anaerobico può essere conteggiata come riciclata se tale trattamento genera compost, digestato o altro output con una quantità simile di contenuto riciclato rispetto all'input, che sarà utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclata. Nel caso in cui l'output sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono considerarlo riciclato solo se tale utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento ecologico. I materiali finali dei rifiuti destinati a essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per generare energia, o a essere inceneriti, riempiti o messi in discarica, non devono essere conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.
Contenuto minimo di materiale riciclato
La bozza della commissione prevede obiettivi vincolanti più elevati per il contenuto minimo di materiale riciclato: 50% per le bottiglie monouso e 45% per gli altri imballaggi entro il 2030, per arrivare al 65% in entrambi i casi entro il 2040. Le cifre rispettive per gli imballaggi in plastica "sensibili al contatto" sono rispettivamente del 25% e del 50%.
Il metodo di calcolo del contenuto riciclato sarà definito in un atto delegato da adottare entro il 2029, per dare tempo all'esecutivo dell'UE per riflettere “su una questione che è molto più complessa di quanto possa sembrare inizialmente”.
Per ridurre i rifiuti complessivi, la bozza di regolamento suggerisce che tutti gli imballaggi immessi sul mercato a partire dal 2030 dovranno essere riciclabili.
Contro l’over-packaging
Sono previste altre misure per limitare l'uso non necessario di materiale da imballaggio, stabilendo come possono essere confezionate le merci. A partire dal 2030, "ogni unità di imballaggio dovrà essere ridotta alle sue dimensioni minime, per quanto riguarda il peso, il volume e gli strati di imballaggio, ad esempio limitando lo spazio vuoto" al 15% del volume nel caso di cosmetici e prodotti elettronici.
Etichettatura
Al fine di facilitare la selezione da parte dei consumatori, la bozza della commissione prevede che gli imballaggi dovranno essere contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni sulla loro composizione e sulla loro riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta. Questo faciliterà la tracciabilità degli imballaggi. Inoltre, gli imballaggi riutilizzabili dovranno essere chiaramente identificati e distinti dagli imballaggi monouso nel punto vendita e gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale dovranno essere contrassegnati da un'etichetta armonizzata.
È fatto divieto di usare etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utenti finali in merito ai requisiti di sostenibilità degli imballaggi.
Prevenzione dei rifiuti da imballaggio e sistemi di riutilizzo
La bozza propone obiettivi di prevenzione dei rifiuti, con l'obbligo per gli Stati membri di "ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti pro capite" del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Questo obiettivo può essere raggiunto in parte "promuovendo la creazione e il funzionamento efficace dei sistemi di riutilizzo".
Per quello che riguarda le bevande fredde e calde riempite in un contenitore nel punto vendita per l'asporto, dal 1° gennaio 2030 il 30% di queste bevande dovrà essere disponibile in un imballaggio riutilizzabile all'interno di un sistema che ne consenta il rifornimento; mentre a partire dal 1° gennaio 2040 il 95% di tali bevande deve essere disponibile in imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o di un sistema che consenta la ricarica. Per i cibi pronti da asporto, gli obiettivi sono del 20% a partire dal 1° gennaio 2030 il 20% e del 75% a partire dal 1° gennaio 2040, sempre con l’obbligo di un sistema per il riutilizzo a partire dal 2030 e di uno per la ricarica dal 2040.
Non più di 40 sacchetti di plastica a persona all’anno
La bozza suggerisce che il consumo di sacchetti di plastica “leggeri” ordinari (gli shopper) dovrà essere limitato a 40 per persona all'anno dopo il 2025, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi per raggiungere questo obiettivo.
Gli Stati membri possono escludere da questo obbligo le borse di plastica “molto leggere”, necessarie a fini igienici o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi per evitare sprechi alimentari.
Plastica compostabile solo se c’è un chiaro beneficio per l’ambiente o la salute umana
La commissione nota che “La contaminazione incrociata dei rifiuti di imballaggi in plastica convenzionali e compostabili porta a una minore qualità delle materie prime secondarie risultanti e dovrebbe essere evitata alla fonte. Sebbene si preveda un aumento dell'uso di materiali plastici compostabili, i consumatori sono sempre più confusi circa il corretto percorso di smaltimento degli imballaggi in plastica compostabili. È quindi necessario stabilire regole chiare sugli imballaggi compostabili, che impongano l'uso di tali materiali, in particolare della plastica, solo quando il loro utilizzo comporta un chiaro beneficio per l'ambiente o la salute umana. Questo vale in particolare per i casi in cui l'uso di tali materiali aiuta a raccogliere o smaltire i rifiuti organici”.
La bozza della proposta di regolamento stabilisce dunque che le bustine di tè, le cialde di caffè filtro smaltite insieme ai prodotti di caffè usati, le etichette adesive attaccate a frutta e verdura e i sacchetti di plastica “molto leggeri” dovranno essere compostabili in impianti industriali di compostaggio entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.
Per i sacchetti di plastica “leggeri”, ossia gli shopper, è lasciata la facoltà agli Stati Membri di permettere la loro immissione sul mercato “se sono disponibili schemi di raccolta dei rifiuti e infrastrutture di trattamento dei rifiuti appropriati, per garantire che tali imballaggi entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici”. Secondo la bozza, la plastica compostabile non potrà essere utilizzata per nessun altro scopo.
Sistemi di deposito cauzionale entro il 2028
Entro il 1° gennaio 2028, gli Stati membri devono istituire sistemi di deposito cauzionale per le bottiglie in plastica monouso e i contenitori in metallo monouso con capacità fino a 3 litri. Sono esclusi da quest’obbligo i contenitori monouso che contengono vino e bevande alcoliche e il latte e prodotti lattiero-caseari.
Uno Stato membro può essere esonerato dall'obbligo di istituire un sistema di deposito cauzionale se il tasso di raccolta del rispettivo formato di imballaggio è superiore al 90% in peso di tali imballaggi immessi sul mercato nel territorio di tale Stato a gennaio 2026. Ma se il tasso di raccolta rimane al di sotto del 90% in peso di un determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, lo Stato membro è obbligato istituire un sistema di deposito cauzionale.
La bozza della commissione prevede che gli Stati membri si adoperino per istituire e mantenere sistemi di deposito anche per altri imballaggi, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili. I requisiti minimi per un sistema di deposito cauzionale sono indicati nell’Allegato Xi della bozza di regolamento.
Secondo la proposta della Commissione, gli Stati membri devono adottare misure per incoraggiare l'aumento dei sistemi che consentono il riutilizzo degli imballaggi e delle ricariche, senza però compromettere l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori. Le misure che gli Stati membri devono stabilire possono comprendere: l'uso di sistemi di deposito cauzionale per contenitori riutilizzabili; l'uso di incentivi economici; l'obbligo per i distributori finali di offrire imballaggi per alimenti e bevande riutilizzabili in alternativa agli imballaggi monouso a parità di condizioni d'uso e di prezzo; l'obbligo per i distributori finali di offrire una certa percentuale di prodotti in imballaggi riutilizzabili o tramite ricarica.
Procedure di salvaguardia per imballaggi a rischio
La bozza della proposta nota che l'ambito di applicazione delle sostanze presenti negli imballaggi trattate dal futuro regolamento dovrebbe essere allineato all’ambito di applicazione della Strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità e del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, al fine di garantire la corretta gestione delle sostanze chimiche lungo il loro ciclo di vita e la transizione verso un'economia circolare e priva di sostanze tossiche. Per questo, gli obiettivi del nuovo regolamento dovrebbero riguardare gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'impatto delle sostanze potenzialmente pericolose sull'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all'uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti.
La bozza prevede una procedura di gestione degli “imballaggi a rischio” a livello nazionale che, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano sufficienti motivi per ritenere che gli imballaggi presentino un rischio per l'ambiente o per la salute umana, obbligano lo Stato membro ad adottate le opportune misure restrittive nei confronti dell'imballaggio o del produttore in questione, come il ritiro dell'imballaggio dal mercato. Se la commissione stima che la decisione presa a livello nazionale sia giustificata, questa deve essere estesa anche agli altri stati dell’Unione.
Immagine: Artem Labunsky (Unsplash)