Il 30 novembre la Commissione europea ha presentato la sua proposta per un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” con tre obiettivi: ridurre la generazione dei rifiuti da imballaggio, promuovere l’economia circolare per gli imballaggi in modo efficiente dal punto di vista dei costi, promuovere l’utilizzazione di contenuti riciclati negli imballaggi. Viene mantenuta l’impostazione generale della bozza di regolamento trapelata a metà ottobre, ma su alcuni punti come plastiche compostabili e obiettivi di riutilizzazione ci sono differenze significative.

Una proposta per spingere l’economia circolare degli imballaggi

La proposta della Commissione Europea per un “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” è stata presentata in conferenza stampa il 30 novembre da Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per il Green Deal, e da Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca. Nel comunicato stampa che ha accompagnato la presentazione sono indicati alcuni obiettivi fondamentali della proposta, come “prevenire i rifiuti di imballaggio, promuovere il riutilizzo e la ricarica e rendere riciclabili tutti gli imballaggi entro il 2030” e “chiarire la confusione sulle plastiche biobased, biodegradabili e compostabili”.

Il documento si basa su uno studio di valutazione di impatto secondo il quale, entro il 2030, le misure proposte ridurranno le emissioni di gas serra dovute agli imballaggi da 66 milioni di tonnellate a 43 milioni di tonnellate, determineranno una riduzione dell’utilizzo di acqua di 1,1 milioni di m3, e ridurranno i costi dovuti a danni ambientali per l’economia e la società di 6,4 miliardi di euro rispetto all’opzione di non modificare la legislazione presente.

Si legge nel comunicato stampa: L’industria degli imballaggi monouso dovrà investire nella transizione, ma l’impatto economico complessivo e la creazione di posti di lavoro nell’UE sono in positivo. Si prevede che il solo incremento del riuso porterà a più di 600.000 posti di lavoro nel settore del riutilizzo entro il 2030, molti dei quali in piccole e medie imprese locali. Ci aspettiamo molte innovazioni nelle soluzioni di imballaggio che rendano conveniente ridurre, riutilizzare e riciclare. Si prevede anche un risparmio economico: ogni europeo potrebbe risparmiare quasi 100 euro all’anno, se le aziende trasferissero i risparmi ai consumatori.”

Le finalità della proposta di regolamento

La proposta legislativa ha tre finalità principali: ridurre la generazione dei rifiuti da imballaggio, promuovere l’economia circolare per gli imballaggi in modo efficiente dal punto di vista dei costi, promuovere l’utilizzo di contenuti riciclati negli imballaggi.

Per fare questo introduce una serie di obiettivi che devono essere raggiunti dagli operatori economici (riciclaggio, contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica, riuso, minimizzazione degli imballaggi e requisiti di etichettatura), degli obiettivi da raggiungere a livello di Stati membri (prevenzione della generazione dei rifiuti e obiettivi di riciclaggio) e altre disposizioni su tipi particolari di imballaggio (restrizioni/divieto all’immissione su mercato di imballaggio monouso, indicazioni per uso delle plastiche compostabili). Viene mantenuta l’impostazione generale della bozza di regolamento trapelata a metà ottobre che Materia Rinnovabile aveva potuto visionare, ma su alcuni punti come plastiche compostabili e obiettivi di riuso ci sono differenze significative.

Riciclo e contenuto di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

L’Art. 6 prevede che al 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili. A partire dallo stesso anno ci saranno dei requisiti minimi di materiale riciclato negli imballaggi in plastica (Art. 47), percentuale che aumenterà al 2040: per gli imballaggi in PET gli obiettivi da raggiungere sono del 30% e 50% rispettivamente; per altri tipi ti imballaggi in plastica del 10% e 50%; per le bottiglie in plastica monouso del 30% e 65%; per altri tipi di packaging del 35% e 65% rispettivamente. Gli operatori economici dovranno rispettare questi obiettivi, per ogni unità di imballaggio in plastica, in base al contenuto riciclato recuperato dai rifiuti plastici post-consumo. Le tariffe per la responsabilità estesa del produttore (EPR) saranno modulate in base alla quantità di contenuto riciclato.

Plastica compostabile

L’Art. 8 è dedicato alla plastica compostabile. Esso prevede che entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento le bustine di tè/caffè, unità monodose per caffè o tè smaltite insieme ai prodotti di caffè usati, etichette adesive applicate a frutta e verdura e sacchetti di plastica molto leggeri dovranno essere compostabili in condizioni industrialmente controllate in impianti di trattamento dei rifiuti organici.

Un cambiamento importante rispetto alla bozza di metà ottobre riguarda il divieto di usare plastiche compostabili per la produzione di altri oggetti e nella terminologia impiegata. La bozza trapelata a ottobre diceva: “Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli imballaggi diversi da quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 non dovranno essere prodotti con polimeri plastici compostabili”. Mentre la proposta resa pubblica ieri recita: “[… ] gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi quelli in polimeri plastici biodegradabili, devono consentire il riciclaggio dei materiali senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.” Inoltre, nella bozza di metà ottobre il termine “polimeri plastici biodegradabili” non compariva mai e al suo posto si utilizzava “plastica compostabile”.

Minimizzazione degli imballaggi

L’Art. 9 della proposta si occupa dell’overpackaging. Dall’entrata in vigore del regolamento (attesa per il 2025), tutti gli imballaggi dovranno essere progettati in modo che peso e volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto del materiale di cui è fatto l'imballaggio. Per gli imballaggi raggruppati, imballaggi per il trasporto o imballaggi per l'e-commerce ci dovrà essere un rapporto massimo di spazio vuote del 40%.

Requisiti di riutilizzabilità per gli imballaggi

L'Art. 10 stabilisce i requisiti per gli imballaggi riutilizzabili. Uno dei requisiti è, ad esempio, che l'imballaggio sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o riempito un numero massimo di volte. Gli imballaggi riutilizzabili devono inoltre far parte di un sistema di riutilizzo conforme alle condizioni minime stabilite nell'Allegato VI del regolamento.

Requisiti di etichettatura

L'Art. 11 prevede che gli imballaggi siano contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni sulla loro composizione materiale, sulla loro possibile riutilizzabilità e sulla presenza di sistemi di riuso. Questo al fine di facilitare la selezione da parte dei consumatori. L'etichetta armonizzata a livello europeo deve essere progettata anche per informare, a scelta del produttore, sul contenuto di materiale riciclato negli imballaggi in plastica. Gli imballaggi riutilizzabili devono essere dotati di un codice QR o di un altro tipo di supporto dati che consenta di accedere alle informazioni pertinenti per facilitarne il riutilizzo. Le stesse etichette devono essere apposte sui contenitori dei rifiuti per consentire al consumatore di identificare facilmente il percorso di smaltimento appropriato.

Divieti sull’utilizzazione di alcuni tipi formati di imballaggio monouso

L’Art. 22 della proposta vieta agli operatori economici di immettere sul mercato alcuni specifici formati di imballaggio monouso per determinati usi con l'obiettivo di evitare imballaggi inutili o evitabili, come gli imballaggi monouso, per i quali esistono valide alternative riutilizzabili, o gli imballaggi di plastica raggruppati utilizzati per incentivare il consumo. A partire dall'entrata in vigore del regolamento (stimata per il 2025), saranno vietati imballaggi monouso in plastica raggruppati (ad es. pellicole di fascicolazione e pellicole termoretraibili), imballaggi monouso per frutta e verdura fresca (reti, sacchetti, vassoi, contenitori), contenitori monouso in plastica, compositi, altri imballaggi monouso (contenitori per alimenti, tazze, vassoi, scatole), imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno dei locali del settore HORECA (bustine, vaschette, vassoi, scatole), imballaggi monouso per hotel in miniatura (flaconi di shampoo, flaconi di lozioni per mani e corpo, bustine di sapone in miniatura).

Riuso e ricarica

Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica sono proposti in alcuni settori con maggior potenziale, in particolare gli alimenti e le bevande da asporto, gli elettrodomestici e gli imballaggi per i trasporti, sempre con obiettivi al 2030 e al 2040.
L'Art. 26 stabilisce una serie di obiettivi di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio. Tali
obiettivi sono al ribasso rispetto alla bozza di regolamento trapelata a metà ottobre. Stabilisce inoltre le esenzioni dall'obbligo di raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e di riempimento.

Dal 1° gennaio 2030 il 20% delle bevande fredde e calde da asporto riempite in un contenitore dovrà essere disponibile in un imballaggio riutilizzabile all'interno di un sistema che ne consenta il rifornimento; mentre a partire dal 1° gennaio 2040 l’80% di tali bevande deve essere disponibile in imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo o di un sistema che consenta la ricarica. Tali percentuali sono al ribasso rispetto alla bozza trapelata, che indicava 30% e 95% al 2030 e 2040, rispettivamente.
Per i cibi pronti da asporto, gli obiettivi sono del 10%, a partire dal 1° gennaio 2030 il 40% e del 75% a partire dal 1° gennaio 2040. Essi erano del 20% e 75% nella bozza trapelata.

Per le bevande analcoliche (acqua, acqua con aggiunta di zucchero, acqua con altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata soda, tè freddo e bevande simili immediatamente pronte da bere, succhi puri, succhi o mosti di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande non alcoliche contenenti grassi del latte), dal 1° gennaio 2030 il 10% di questi prodotti è reso disponibile in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, mentre dal 1° gennaio 2040 il 25%. Gli obiettivi nella bozza trapelata a metà ottobre erano del 20% e 75%.

Sistemi di deposito cauzionale per contenitori di bevande monouso

L’Art. 61 prevede che entro il 1° gennaio 2029 (nella bozza trapelata a metà ottobre, la data era gennaio 2028), gli Stati membri dovranno introdurre sistemi di deposito cauzionale (DRS) per le bottiglie di plastica monouso e i contenitori per bevande monouso in metallo e alluminio fino a 3 litri, in linea con i requisiti minimi stabiliti nella bozza di regolamento, a meno che non raggiungano un tasso di raccolta differenziata del 90% con altri mezzi nel 2026 e 2027. Gli imballaggi per il vino, i prodotti vinicoli aromatizzati, le bevande alcoliche, il latte e i prodotti lattiero-caseari non sono inclusi in questo obbligo.

Criteri di design per la riciclabilità

Al 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, secondo i criteri di progettazione per il riciclo che saranno stabiliti tramite una legge delega, ossia un minimo del 70% di riciclabilità in peso. Le tariffe per la responsabilità estesa del produttore (EPR) dovranno essere modulate in base al grado di riciclabilità dell'imballaggio.

Obiettivi di prevenzione dei rifiuti e riciclo

L’Art. 55 della proposta introduce obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, imponendo agli Stati membri di ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti pro capite del 5% entro il 2030 rispetto al 2018, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.
L’Art. 63 indica gli obiettivi di riciclo da raggiungere a livello degli Stati membri, con un target globale del 65% in peso di tutti i rifiuti prodotti al 2025 e del 70% al 2030. Ci sono obiettivi specifici per i vari tipi di materiale, sempre al 2025 e 2030: plastica 50% e 55%; legno 25% e 30%; materiali ferrosi 70% e 80%; alluminio 50% e 60%; vetro 60% e 75%; carta e cartoni 75% e 85%.

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